La Normativa CITES per migali e scorpioni

Tutto quello che serve sapere per gli aracnidi protetti dalla convenzione di Washington

Tempo di lettura: 7 minuti

A cura di Carlo Maria Legittimo

Convenzione di Washington

Con CITES si identifica la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione.

Questa ha il fine di controllare e monitorare il commercio ed evitare il prelievo in natura delle popolazioni selvatiche e quindi il possibile conseguente impoverimento. La convenzione ha caratteri generali e prevede 3 appendici. La prima contiene tutte le specie che sono minacciate di estinzione e quindi tassativamente non commerciabili. La seconda e la terza contengono le specie per le quali è opportuno un monitoraggio cautelativo.

A livello europeo e successivamente a livello nazionale la convenzione è stata recepita attraverso dei regolamenti che ratificano le direttive CITES, portando in alcuni casi anche a degli inasprimenti, e indicano le procedure di attuazione e relative sanzioni. Quindi, quando si parla di normativa CITES è a queste norme che ci si riferisce. Norme che vanno assolutamente rispettate sia per non incorrere in piuttosto spiacevoli confische e multe, sia per disincentivare, seppur nel nostro piccolo, il traffico illecito di animali.
In Italia sono i Carabinieri Forestali dei nuclei CITES che si occupano di animali in rientranti in questa convenzione tramite appunto i suoi uffici dedicati.

Regolamento (CE) 338/1997 – E’ il regolamento prodotto dalla Commissione Europea che va a sostituire il precedente (CEE) 3626/82 e con il quale l’Europa ratifica le disposizioni della CITES

L’Europa ha previsto di suddividere le specie animali in 4 Allegati (A,B,C,D) invece delle 3 Appendici.

L’allegato A comprende tutte le specie in Appendice I tranne quelle per le quali qualche stato membro ha avanzato riserve, più le specie o generi strettamente accomunate ad altre gia presenti in allegato A, più eventuali altre specie da sottoporre a regime di massimo controllo.

L’allegato B comprende tutte le specie in Appendice II tranne quelle per le quali qualche stato membro ha avanzato riserve, più le specie in appendice I escluse dall’allegato A, più le specie per le quali si è stabilito che l’inserzione di specie vive nell’ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

L’allegato C e D contengono le specie in Appendice III più le altre specie ritenute dalla commissione europea degne di vigilanza.

Legge n.150 del 7/2/1992 – E’ la Legge italiana che, recependo la (CE) 338/1997 , ne stabilisce l’applicazione e ne palesa i reati e relative sanzioni.

Nel nostro campo, ovvero quello degli Aracnidi, dovremo tenere alta l’attenzione solo per poche specie, tutte inserite in Appendice II o Allegato B.
In particolare:

ORDINE: ARANEAE
Famiglia THERAPHOSIDAE:

  • Aphonopelma albiceps
  • Aphonopelma pallidum
  • Brachypelma spp.

ORDINE SCORPIONES
Famiglia SCORPIONIDAE:

  • Pandinus dictator
  • Pandinus gambiensis
  • Pandinus imperator

Come si può vedere è compreso tutto il genere Brachypelma e quindi qualsiasi specie di questo Genere dovrà sottostare alla normativa. Lo stesso dicasi per le 3 specie di Pandinus e per le 2 specie di Aphonopelma.

Dopo questa doverosa introduzione veniamo ad analizzare cosa la normativa prevede e come un allevatore/appassionato si deve muovere per soddisfare le direttive e quindi tutelarsi.
Il fine di questa guida infatti è quello di dare le informazioni base su come comportarsi a chi, magari alla prima esperienza, vuole comprare un esemplare sottoposto a CITES e può giustamente sentirsi spaesato di fronte alle nebulose procedure burocratiche che, anche in questo frangente, non si fanno mancare.

Per detenere regolarmente un esemplare in Allegato B si dovrà avere un certificato di cessione/vendita (alias atto di cessione/vendita, alias dichiarazione di cessione/vendita) in cui vengano riportati: i dati del venditore/cedente tra cui il codice fiscale; i dati dell’esemplare compreso eventualmente il codice CITES in caso di esemplare importato da fuori la CE (alfanumerico simile a questo ITIM2008MCE44444-gg/mm/aaaa) oppure gli estremi della denuncia di nascita in caso di nascita in cattività all’interno della CE; i dati dell’acquirentedata e firma di entrambi.

E’ consigliabile inoltre, sempre per dimostrare la lecita provenienza dell’esemplare, ottenere dal venditore più documenti possibili quindi, ad esempio, richiedere copia della denuncia di nascita, obbligatoria per esemplari in CITES.

In possesso di una dichiarazione del genere, di fronte ad un controllo, l’acquirente avrà perfettamente assolto ai propri obblighi. Sarà poi compito della GF risalire al venditore e controllare che tutto sia in regola.

Dichiarazione di cessione

Con questo termine si indica una dichiarazione di cessione atta a dimostrare il passaggio di proprietà tra due persone. Può presentarsi in due forme:

• Come certificato vero e proprio rilasciato da chi ha il registro CITES, compilato in ogni sua parte con i dati sopra indicati e firmato da entrambi i soggetti. In questo è riportato il numero di CITES corrispondente o al codice di importazione o al numero di registro carico/scarico CITES assegnato all’allevatore cedente.

• Come auto-dichiarazione redatta in carta comune, sia a penna che stampata, riportante i consueti dati sopra citati e firmata da entrambi i soggetti.

Entrambe hanno valore a patto che vengano riportati tutti i dati necessari e le firme.

Propongo a mo di esempio un facsimile di auto-dichiarazione da richiedere ad un allevatore che ha riprodotto degli esemplari in Allegato B:

Il sottoscritto____________ residente in __________ codice fiscale _________
in data __/__/____ cede al Sig. ______________ residente in________codice fiscale ________
nr.___ esemplari di specie _____________ inserite in allegato B del CITES
di cui nr.__maschi e nr.___femmine
nati da me in data __/__/_____ e di cui è stata fatta regolare denuncia in data __/__/____ al corpo forestale di ________
In allegato la copia della denuncia di nascita.

Data

Firma del cedente                                         Firma dell’acquirente

Anche in caso di cessioni multiple, ovvero di esemplari ceduti più volte, sarà obbligatorio avere una dichiarazione di cessione simile a questa in cui vengano riportate preferibilmente anche le altre cessioni avvenute precedentemente o la prima denuncia di nascita.
Non sempre questo è ottenibile in quanto solitamente gli allevatori stranieri (ma anche italiani) non badano molto ai documenti CITES. E’ importante quindi, visto che in Italia i controlli ci sono e le sanzioni sono salate, tutelarsi scegliendo bene da chi comprare ed eventualmente insistere che vengano forniti i giusti documenti.

Denuncia di nascita

Gli esemplari in Allegato B detenuti non vanno denunciati all’ufficio CITES pur dovendo possedere apposita documentazione di cui abbiamo gia parlato. La denuncia infatti andrà fatta solo in caso di riproduzione.
Entro 10 giorni dalla nascita, obbligatoriamente, ci si dovrà presentare all’ufficio CITES e compilare e depositare apposito modulo (o inviarlo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno). Su questo vi saranno riportati tutti i dati dell’allevatore, i dati dei 2 genitori (desunti dai certificati di cessione) e i dati degli esemplari nati.
Questa rappresenta la denuncia di nascita.

Successivamente l’ufficio CITES invierà comunicazione nella quale viene accettata e approvata la denuncia di nascita.

Questi documenti sono l’unico vero legame che un allevatore amatoriale ha con l’ufficio CITES e quindi sono molto importanti. Consiglio di farne più copie da tenere conservate.
Alla cessione di un esemplare nato è consigliabile consegnare anche una copia della denuncia di nascita per provarne la lecita provenienza.
Per “estremi della denuncia di nascita” si intende la data e l’ufficio o il numero di protocollo con il quale è stata depositata la denuncia…ad esempio: esemplare denunciato all’ufficio CITES di Roma il gg/mm/aaaa

Registro carico/scarico CITES

Precedentemente si è fatto riferimento al Registro carico/scarico CITES. Le disposizioni normative italiane (d.m. 08/01/2002) prevedono il possesso di un Registro carico/scarico per chi vende, cede, scambia, espone esemplari in Allegato A, e B.

Questo, ottenibile dopo richiesta all’ufficio CITES, dovrà essere compilato e tenuto aggiornato con le morti, le nascite e gli scambi/vendite semplificando cosi le procedure sopra spiegate e permettendo alla Forestale, in un eventuale controllo, di aver ben elencati gli esemplari in allevamento. Esulando dai fini di questa guida non approfondiremo la tematica.

Considerazioni conclusive

La presente non vuole esaurire la tematica CITES in quanto di per se molto vasta, molto burocratica e soprattutto non interpretata uniformemente in Europa e in Italia. E’ facile infatti trovare discrepanze tra regioni diverse, tra uffici diversi, addirittura tra diversi agenti della Forestale.
Questa piccola guida vuole fare solo un po’ di chiarezza soprattutto per chi non è molto dentro all’ambiente terraristico.
Consigliamo di rivolgervi comunque agli uffici CITES della vostra zona facendovi spiegare in maniera dettagliata quali sono le procedure da loro adottate ed eventualmente quali gli obblighi da assolvere nel vostro caso.

In molte regioni inoltre esistono dei regolamenti speciali che possono richiedere particolari procedure come la denuncia di detenzione di un animale esotico alla ALS, o al Sindaco, con annesso controllo delle autorità competenti che l’esemplare sia stabulato in condizioni idonee.
In alcuni casi quindi ci si potrebbe trovare di fronte il problema di dover denunciare il possesso di un esotico in CITES alle autorità competenti e, contemporaneamente, essere titubanti nel farlo a causa della solita 213/2003: l’unico modo di affrontare questa situazione e non andare contro la legge è quello di scegliere Specie non incluse in CITES.

Siate sempre molto attenti alla provenienza del vostro animale, e cercate sempre di tutelarvi anche a costo di rinunciare all’acquisto. In questo frangente la superficialità può costare molto.

Invitiamo infine, ancora una volta, ad informarvi per essere sempre aggiornati e in regola con le leggi europee, nazionali o regionali, assolutamente da rispettare.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti!

Il presidente

Carlo Maria Legittimo

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