La legge 213-2003 sugli “Aracnidi altamente pericolosi”

Chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’allevamento di Aracnidi in Italia deve, per prima cosa, soffermarsi e ragionare sulla Legge 213 del 1° agosto 2003

Tempo di lettura: 7 minuti

A cura di Carlo Maria Legittimo

Legge aracnidi altamente pericolosi 213 2003

La legge 213/2003 sugli aracnidi pericolosi e la sua grave lacuna

Chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’allevamento di Aracnidi in Italia deve, per prima cosa, soffermarsi e ragionare sulla Legge 213 del 1° agosto 2003 recante “divieto di commercio e detenzione […] di aracnidi altamente pericolosi per l’uomo“.

Questa norma ha convertito in legge il Decreto-Legge 3 luglio 2003, n. 159 che di fatto vietava sul territorio nazionale la detenzione e il commercio di Aracnidi che potessero “arrecare effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che comunque possono costituire pericolo per l’incolumità pubblica“.

Purtroppo tale Legge – pur nell’assunto di base pienamente condivisibile – presenta una lacuna di tale portata da renderla sostanzialmente di complessa applicazione.

Evidentemente il legislatore non ha considerato il fatto che la pericolosità delle varie specie di ragni e scorpioni è tutt’altro che univocamente nota e riconosciuta e che il termine “pericoloso” può essere interpretato in modo molto soggettivo e arbitrario.

Oggetto di interpretazioni

Lettera di risposta Ministro Alemanno legge 213/2003

La legge 213/2003 sugli aracnidi pericolosi, in assenza di un regolamento attuativo o di una lista allegata di generi e specie ritenute pericolose/invalidanti, si presta perciò a diventare oggetto di interpretazioni da parte degli organi preposti ai controlli.

Molti hanno espressamente dichiarato di essere impossibilitati ad operare, di fatto non applicando la legge in alcun caso, altri (molto pochi a dire il vero) hanno applicato la norma in modo esageratamente restrittivo estendendola arbitrariamente a tutti gli Aracnidi, anche quelli manifestamente innocui.

Il Governo fu informato di questo problema e tentò di porvi rimedio creando una commissione di esperti, che purtroppo furono scelti in urgenza e senza criteri oggettivi di competenza e che quindi non riuscì a formulare una proposta scientificamente condivisibile. Lo stesso Ministro delle Politiche Forestali Gianni Alemanno, interpellato dalle Associazioni interessate al problema, dichiarò per iscritto che la Legge necessitava di integrazioni

Il ruolo di Aracnofilia e la Lista aracnidi altamente pericolosi

Fu invece la nostra Associazione – che partecipava indirettamente a tale commissione tramite il Dr. Dino Schiff – a stilare una lista di Aracnidi pericolosi per la Legge 213/2003. Questa, veramente esaustiva sia dal punto di vista medico che entomologico, viene periodicamente aggiornata e rappresenta ancora oggi lo stato dell’arte in materia nel nostro paese.

Nel 2004 l’elenco di aracnidi venne stilato dai medici e biologi afferenti l’Associazione tenendo conto dei molteplici studi sull’attività del veleno di questi animali. Si decise di inserire tutte quelle specie o i generi per i quali, dal 1900 ad oggi, si ha documentazione di almeno un caso certo di ospedalizzazione causata dal loro morso.
Fu deciso anche di inserire, a tutela di chi dovrà effettuare riconoscimenti, generi o specie affini a quelle considerabili pericolose: è il caso della famiglia Buthidae nella quale non tutti i generi sono di rilevanza medica per l’uomo ma sicuramente difficili da distinguere per un non specialista.

La commissione recepì la nostra lista ma di fatto l’iter parlamentare per la ratifica non è mai stato portato a compimento. Negli anni seguenti sono state portate avanti svariate iniziative, sia collettive che private, per sensibilizzare gli appassionati e portare il problema all’attenzione dei Ministeri competenti. Purtroppo, anche a causa delle difficoltà politiche che hanno interessato il nostro Paese, non si è mai riusciti a trovare un interlocutore disponibile a rivedere e colmare questo buco normativo. A oggi comunque, la lista è ufficiosamente utilizzata, spesso anche durante i controlli.

Lista degli Aracnidi altamente pericolosi di Aracnofilia

LISTA DEGLI ARACNIDI ALTAMENTE PERICOLOSI 2024
redatta da Aracnofilia e continuamente aggiornata

ORDINE ARANEAE

– Sottordine Mygalomorphae (Orthognatha)

Famiglia ATRACIDAE:
(Tutti i generi e tutte le specie)

Famiglia MACROTHELIDAE:
Genere Macrothele (tutte le specie)

Famiglia ACTINOPODIDAE:
Genere Missulena (tutte le specie)

– Sottordine Araneomorphae (Labidognatha)

Famiglia CTENIDAE:
Genere Phoneutria (tutte le specie)

Famiglia SICARIIDAE:
(Tutti i generi e tutte le specie)

Famiglia THERIDIIDAE:
Latrodectus (tutte le specie)

ORDINE SCORPIONES

Famiglia BUTHIDAE:
(Tutti i generi e tutte le specie)

Famiglia HEMISCORPIIDAE:
Hemiscorpius (tutte le specie)

Famiglia SCORPIONIDAE:
Nebo (tutte le specie)

Bibliografia fondamentale

  • Bettini, S. & AA. VV. – Arthropod Venoms (Handbook of Experimental Pharmacology, Vol. 48), 1978 by Springer-Verlag, Berlin.
  • Dekker, M. – Handbook of Natural Toxins, Volume 2: Insect Poisons, Allergens, and Other Invertebrate Venoms, 1984 by Anthony T. Tu. Inc., New York and Basel.
  • Goddard, J. – Physician’s Guide to Arthropods of Medical Importance, 2nd Edition, 1996 by CRC Press.
  • Keegan, H.L. – Scorpions of Medical Importance, 1980 by Univ. Press of Mississippi, Jackson.
  • Meier, J. & J. White – Handbook of Clinical Toxicology of Animal Venoms and Poisons, 1995 by CRC-Press.
  • Schmidt, G. – Giftige und Gefährliche Spinnentiere, 1993 by Westarp Wissenschaften20

Un problema per tutti gli appassionati di aracnidi

La lista scientificamente ineccepibile, ma non allegata alla legge 213/2003 sugli aracnidi pericolosi, e le posizioni divergenti degli organi preposti ai controlli, fanno si che nasca il grande problema per chi è appassionato di Aracnidi in Italia.

Applicando in modo pedestre la Legge infatti, chiunque venga trovato in possesso di Aracnidi quali ragni e scorpioni, potrebbe essere accusato di violare la norma. Le sanzioni previste dalla vigente normativa sono contenute nella Legge 7 febbraio 1992, N.150 “Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”

Per evitare quindi pesanti sanzioni, a fronte di un verbale e un sequestro, il contravventore dovrà ricorrere e/o dimostrare personalmente e a proprie spese che gli esemplari detenuti non siano pericolosi (senza peraltro avere una lista ufficiale a cui riferirsi). A questo si aggiunge che la determinazione di un qualsivoglia Aracnide non è cosa semplice e gli organi preposti ai controlli (Guardia Forestale dello Stato, ASL e Corpo di Polizia) non sono in grado di effettuare i controlli con cognizione di causa. Una situazione decisamente ostica.

Deve essere quindi chiaro a chiunque voglia detenere un Aracnide (non pericoloso) che sarà necessario assumersi la piena responsabilità di aver letto/compreso la Legge di cui sopra e di aver capito quali sono i rischi a cui potrebbe andare in contro. Rischi dettati NON dall’incertezza scientifica su quali siano le specie pericolose, del resto la comunità scientifica è concorde su quali siano, ma dall’incompletezza della legge.

Fiere e casi specifici territoriali

Molti di Voi ci scrivono perché hanno saputo che in alcune manifestazioni fieristiche gli Aracnidi sono ammessi alla vendita. Ciò è vero solo in parte e in nessuno di questi casi la legge 213/2003 sugli aracnidi pericolosi è stata accantonata. Alcuni organizzatori infatti, presentando nelle sedi opportune le loro valide argomentazioni e la lista ufficiosa stilata da Aracnofilia, hanno ottenuto parere favorevole alla vendita/scambio di Aracnidi all’interno di codeste manifestazioni. A patto però che venga rispettato il divieto di esporre e vendere le specie rientranti nella nostra lista: ecco il motivo per cui le fiere di Cesena, Ferrara, Rovigo e Fiano Romano, Longarone, Verona hanno e hanno avuto ragni e scorpioni in esposizione/vendita.

NON significa invece che tali posti siano diventati “porti franchi” in cui esistono favolistiche deroghe… E comunque – una volta usciti dalla fiera – il compratore diventa l’unico responsabile dell’aracnide acquistato. Eventuali certificati rilasciati in queste occasioni oltretutto, attestanti la non pericolosità o comprovanti l’acquisto in quella determinata sede, sono documenti del tutto privi di validità di fronte alla norma che, nei suoi 2 scarni articoli, non ne fa menzione.

Queste fiere non sono quindi da considerarsi come precedenti (che in Italia non fanno Legislazione) ma come semplici eccezioni scaturite dalla fattiva collaborazione tra appassionati e organi di controllo locali. L’incognita infatti era (ed è) al di là dell’acquisto legato a quella circostanza. Chi decide di comprare un Aracnide deve prendersi la responsabilità di un gesto che – alla luce di una normativa ambigua – può essere considerato anch’esso ambiguo e deve sapere che, a fronte di un controllo, potrebbe essere chiamato a dimostrare che gli esemplari detenuti non siano di fatto pericolosi. Le sanzioni sono pesantissime anche se fortunatamente non ci risulta siano mai state elevate.

Considerazioni conclusive

La materia potrebbe sembrare difficile per molti di voi. La legge 213/2003 sugli aracnidi pericolosi, con le sue contraddizioni e con le difficoltà interpretative, rappresenta uno dei tanti problemi normativi che pesano sui cittadini italiani. Date le ripercussioni giudiziarie, le potenziali spese in avvocati, e la non prevedibile disponibilità al dialogo dell’operatore forestale che potrebbe fare il controllo, noi non possiamo darvi un consiglio preciso su come agire.

Possiamo solo dire che, nel dubbio ASTENETEVI da acquistare ragni e scorpioni. Altrimenti – se avete compreso il problema, siete sufficientemente documentati e siete ben consci di ciò che fate – allevare un aracnide rimane una vostra libera scelta!

Per ulteriori informazioni, dubbi o chiarimenti, vista la delicatezza del tema, vi invitiamo a fare ricerche sul forum o a contattarci sulla mail staff@aracnofilia.org

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Siete ispettori dell’ASL, del nucleo CITES della Forestale, veterinari o incaricati delle Prefetture e non sapete come comportarvi in merito a quanto previsto dalla Legge 213/2003?
Non esitate a contattarci.

I nostri esperti vi sapranno dare molti consigli pratici per eseguire un controllo, identificando con certezza gli esemplari che potrete trovare e verificando le corrette condizione di mantenimento in cattività.

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